T F R
Per i lavoratori
entrati nel mondo del lavoro dopo il 1 gennaio 1996 o
con pochi anni di servizio a quella data, la pensione
pubblica sarà notevolmente inferiore all’ultimo
stipendio percepito.
Per attenuare tali effetti, la riforma ha previsto la
possibilità di aderire alle forme pensionistiche
complementari per affiancare alla pensione obbligatoria
una pensione aggiuntiva volta a contribuire al sostegno
del tenore di vita nell’età anziana.
Lo Stato favorisce tale scelta prevedendo, per chi si
iscrive ad una forma pensionistica complementare,
particolari vantaggi fiscali non altrimenti ottenibili
scegliendo altre forme di investimento del risparmio. Al
fine di consentire la formazione di una pensione
complementare di importo più significativo, il decreto
legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 prevede che i
lavoratori dipendenti possano scegliere di destinare
alle forme pensionistiche complementari il proprio TFR.
Il disegno di legge finanziaria approvato dal Governo e
attualmente all’esame del Parlamento anticipa al 1
gennaio 2007 l’entrata in vigore del citato decreto
legislativo 252/2005 (inizialmente fissata al 1 gennaio
2008).
Con il decreto legge 13 novembre 2006, n.279 è stato
peraltro previsto che il versamento dei flussi di TFR e
altri contributi, relativi al periodo compreso tra il 1
gennaio 2007 e il 30 giugno 2007, sia differito al 1
luglio 2007 e possa avvenire solo a condizione che la
forma pensionistica complementare destinataria della
scelta del lavoratore abbia nel frattempo ricevuto
l’approvazione della COVIP.
Per la scelta da compiere in ordine alla destinazione
del TFR, va tenuto presente che l’adesione alle forme
pensionistiche complementari, pur non essendo
obbligatoria, è un importante strumento finalizzato ad
evitare di trovarsi nell’età anziana privi dei mezzi
necessari a mantenere il precedente tenore di vita.
Va inoltre considerato che non aderendo si rinuncerà ad
una serie di vantaggi: alla contribuzione del datore di
lavoro (laddove prevista), alla deducibilità fiscale dei
contributi versati, ad un regime fiscale dei rendimenti
e delle prestazioni di particolare favore (vedi Le
agevolazioni fiscali) e ai rendimenti prodotti dal
mercato finanziario, che negli ultimi anni sono stati
nettamente superiori rispetto alla rivalutazione del TFR.
Inoltre, con la scelta di conferire il TFR ad una forma
pensionistica complementare non solo non si perde la
possibilità di ottenere anticipazioni per far fronte
alle proprie esigenze personali e familiari (vedi Le
anticipazioni) ma l’importo anticipabile riguarderà,
oltre al TFR, anche il proprio contributo, quello del
datore di lavoro e i rendimenti conseguiti.
Va poi tenuto presente che la previdenza complementare,
pur essendo principalmente diretta alla formazione di
una rendita aggiuntiva alla pensione di base, offre
comunque, la possibilità di percepire, dal momento del
pensionamento, la prestazione in capitale di regola fino
alla metà della posizione accumulata (vedi La pensione
complementare) |
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LAVORATORI INTERESSATI
Sono interessati alla riforma della previdenza
complementare attuata con il decreto legislativo n.252/2005
che, secondo il disegno di legge finanziaria, entrerà in
vigore dal 1 gennaio 2007, tutti i lavoratori dipendenti
del settore privato e i lavoratori autonomi.
Naturalmente, la specifica disciplina sul conferimento
del Trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme
pensionistiche complementari, trova applicazione solo
con riferimento ai lavoratori dipendenti.
Sono, al momento, esclusi dal campo di applicazione
della riforma i pubblici dipendenti ai quali continua ad
applicarsi la disciplina previgente.
DEFINIZIONI
Le forme pensionistiche complementari sono forme di
previdenza finalizzate alla costituzione di una
prestazione pensionistica integrativa, autorizzate e
sottoposte alla vigilanza di una Autorità pubblica, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP
(vedi COVIP).
Secondo il disegno di legge finanziaria, dal 1 gennaio
2007 entrerà in vigore il Decreto legislativo 5 dicembre
2005, n.252 che prevede una nuova disciplina delle forme
pensionistiche complementari.
Tipologie di pensione complementare
Sono forme pensionistiche complementari: i fondi
pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i contratti
di assicurazione sulla vita con finalità previdenziali e
i fondi pensione preesistenti (istituiti anteriormente
al novembre 1992).
La scelta di aderire o meno ad una forma pensionistica
complementare è sempre volontaria e personale. Il
lavoratore può decidere di avvalersi:
a) di una forma pensionistica collettiva, istituita in
base di contratti o accordi collettivi anche aziendali
stipulati tra le rappresentanze dei lavoratori e dei
datori di lavoro o, in determinati casi, prevista da
regolamenti di enti o aziende, che individuano
specifiche categorie di destinatari (es.: lavoratori di
un determinato comparto, di una determinata azienda o
gruppo di aziende);
oppure
b) di una forma pensionistica individuale, in base
esclusivamente alla scelta individuale del lavoratore,
anche se destinatario di una forma pensionistica
prevista da contratti o accordi collettivi.
Forme pensionistiche collettive Forme pensionistiche
individuali
Fondi negoziali (o chiusi) Fondi aperti ad adesione
collettiva
Fondi aperti ad adesione individuale Contratti di
assicurazione sulla vita
Fondi preesistenti
FONDI PENSIONE NEGOZIALI
(FONDI CHIUSI)
I fondi pensione negoziali nascono da contratti o
accordi collettivi o regolamenti aziendali che
individuano i soggetti ai quali il fondo si rivolge
sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto,
impresa o gruppo di imprese o ad un determinato
territorio (es. regione o provincia autonoma).
Il fondo pensione negoziale è un soggetto giuridico
autonomo, la cui attività consiste prevalentemente nella
raccolta delle adesioni e dei contributi e
nell’individuazione della politica di investimento delle
risorse. Le risorse vengono affidate in gestione a
soggetti esterni specializzati nella gestione
finanziaria.
Il fondo è dotato di organi propri: l’assemblea, gli
organi di amministrazione e controllo, il responsabile
del fondo che in genere coincide con il direttore
generale.
L’assemblea è formata dagli associati o loro
rappresentanti e gli organi di amministrazione e
controllo sono costituiti per metà dai rappresentanti
dei lavoratori iscritti e per l’altra metà dai
rappresentanti dei datori di lavoro.
I componenti degli organi di amministrazione e controllo
e il responsabile del fondo devono essere dotati di
specifici requisiti di professionalità e onorabilità.
Per lo svolgimento di alcune attività, il fondo pensione
negoziale si avvale di soggetti specializzati ed esterni
alla sua struttura. L’impiego dei contributi raccolti,
infatti, è affidato al gestore delle risorse finanziarie
(banca, società di intermediazione mobiliare, compagnia
di assicurazione, società di gestione del risparmio); le
risorse del fondo sono depositate presso la banca
depositaria e le pensioni sono erogate da una compagnia
di assicurazione o direttamente dal fondo.
FONDI PENSIONE APERTI
I fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da
banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie
di assicurazione e società di gestione del risparmio.
Costituiscono un patrimonio separato ed autonomo
finalizzato esclusivamente all’erogazione delle
prestazioni previdenziali. L’adesione ai fondi aperti
può avvenire in forma individuale o collettiva.
Si ha adesione in forma collettiva quando i
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,
invece di decidere di istituire un fondo pensione
negoziale, stipulano un accordo per l’adesione
collettiva ad uno o più fondi aperti. La gestione
finanziaria del fondo aperto è svolta generalmente dalla
stessa società che lo ha istituito.
La banca depositaria, come per i fondi negoziali, deve
essere un soggetto esterno. Il responsabile del fondo
aperto svolge la propria attività in modo autonomo
rispetto alla società che ha istituito il fondo aperto e
ha il compito di verificare che la gestione avvenga
nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto
di norme, regolamenti e contratti.
L’interesse degli aderenti è tutelato anche
dall’organismo di sorveglianza. Tale organismo ha il
compito di controllare che l’amministrazione e la
gestione del fondo avvengano in modo regolare e
funzionale alle esigenze degli aderenti. La composizione
dell’organismo di sorveglianza varia in funzione della
tipologia di fondo pensione aperto. Possono farne parte
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro
quando le adesioni al fondo avvengono su base
collettiva.
ASSICURAZIONI VITA
(con finalità previdenziali)
Le forme pensionistiche complementari individuali
possono essere realizzate anche mediante specifici
contratti di assicurazione sulla vita.
In tal caso le regole che disciplinano il rapporto con
l’iscritto sono contenute, oltre che nella polizza
assicurativa, in un apposito regolamento, redatto in
base alle direttive della COVIP al fine di garantire
all’aderente gli stessi diritti e prerogative delle
altre forme pensionistiche complementari.
Così come stabilito per le altre forme pensionistiche,
le risorse finanziarie accumulate mediante tali
contratti costituiscono patrimonio autonomo e separato.
Analogamente ai fondi pensione aperti, inoltre, è
prevista la figura del responsabile.
FONDI PENSIONE PREESISTENTI
I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche
complementari già istituite alla data del 15 novembre
1992. L’adesione a questa tipologia di fondo avviene su
base collettiva e l’ambito dei destinatari è individuato
dagli accordi o contratti aziendali o interaziendali.
Tali fondi presentano caratteristiche peculiari rispetto
ai fondi istituiti successivamente. |
LA SCELTA SULLA DESTINAZIONE DEL TFR
In base a quanto previsto dal disegno di legge
finanziaria, dal 1 gennaio 2007 ciascun lavoratore
dipendente può scegliere di destinare il proprio
Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro)
alle forme pensionistiche complementari o mantenere il
TFR presso il datore di lavoro. In relazione
all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di
previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di
scelta per i lavoratori.
a) Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di
previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993
La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR
riguarda l'intero TFR maturando e può essere manifestata
in modo: esplicito (dichiarazione espressa) o tacito
(silenzio-assenso all'adesione).
Modalità esplicite
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al
1 gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione,
se avvenuta successivamente al 1 gennaio 2007, il
lavoratore dipendente può scegliere di:
• destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica
complementare
• mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In
tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50
dipendenti, l'intero TFR è trasferito dal datore di
lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti
del settore privato, gestito, per conto dello Stato,
dall'INPS.
La scelta di destinazione del TFR futuro ad una forma
pensionistica complementare deve essere espressa dal
lavoratore attraverso una dichiarazione scritta
indirizzata al proprio datore di lavoro con
l'indicazione della forma di previdenza complementare
prescelta. La dichiarazione scritta è necessaria anche
nel caso in cui si scelga di mantenere il TFR futuro
presso il proprio datore di lavoro.
Modalità tacite (silenzio assenso)
Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1
gennaio 2007, o entro 6 mesi dall'assunzione, se
avvenuta successivamente al 1 gennaio 2007, il
lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla
destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il
TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista
dagli accordi o contratti collettivi, anche
territoriali, o ad altra forma collettiva individuata
con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale
diverso accordo deve essere notificato dal datore di
lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.
In presenza di più forme pensionistiche collettive, il
datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:
• alla forma individuata con accordo aziendale
• in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale
abbia aderito il maggior numero di lavoratori
dell’azienda. alla forma individuata con accordo
aziendale;
In assenza di una forma pensionistica collettiva
individuabile sulla base di questi criteri, il datore di
lavoro trasferisce il TFR futuro ad un’apposita forma
pensionistica complementare istituita presso l’INPS,
alla quale si applicano le stesse regole di
funzionamento delle altre forme di previdenza
complementare.
Trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili per
effettuare la scelta, il datore di lavoro deve
comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato
alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla
forma pensionistica collettiva alla quale sarà
trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del
lavoratore. La destinazione del TFR futuro ad una forma
pensionistica complementare, sia con modalità esplicite
che tacite:
• riguarda esclusivamente il TFR futuro. Il TFR maturato
fino alla data di esercizio dell’opzione resta
accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato
alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di
legge
• determina l’automatica iscrizione del lavoratore alla
forma prescelta. Il lavoratore iscritto godrà quindi dei
diritti di informazione e partecipazione alla forma di
previdenza complementare cui ha aderito
• non può essere revocata, mentre la scelta di mantenere
il TFR futuro presso il datore di lavoro può in ogni
momento essere revocata per aderire ad una forma
pensionistica complementare
LA SCELTA SULLA DESTINAZIONE DEL TFR
b) Lavoratori dipendenti iscritti ad un Istituto di
previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile
1993.
Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la
scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli
stessi termini e con le stesse modalità, esplicite o
tacite, già illustrate per i lavoratori entrati nel
mondo del lavoro dal 28 aprile 1993. Tuttavia per tali
lavoratori, in ragione della maggiore anzianità
lavorativa, è prevista la possibilità di destinare alle
forme di previdenza complementare anche soltanto una
parte del TFR maturando.
In particolare, tali lavoratori possono:
• se già iscritti ad una forma pensionistica
complementare al 1 gennaio 2007, scegliere, con
dichiarazione scritta indirizzata al datore di lavoro
(modalità esplicita), di contribuire al fondo con la
stessa quota versata in precedenza mantenendo presso il
datore di lavoro la quota residua di TFR. In tal caso,
per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il
residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo
per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore
privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS
• se non iscritti ad una forma pensionistica
complementare al 1 gennaio 2007, scegliere con
dichiarazione scritta diretta al datore di lavoro
(modalità esplicita) di trasferire il TFR futuro a una
forma pensionistica complementare, nella misura fissata
dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in
merito, in misura non inferiore al 50% In entrambi i
casi resta ferma la possibilità di incrementare la quota
di TFR maturando da versare alla forma pensionistica
complementare.
Se i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria
prima del 29 aprile 1993 non esprimono alcuna scelta sul
TFR, si verifica il silenzio-assenso all’adesione e il
datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR futuro
alla forma pensionistica complementare individuata,
secondo quanto illustrato in ‘Modalità Tacite’ (v.
sopra).
Per maggiore chiarezza, consultare i percorsi
decisionali in base alla categoria di appartenenza.
PER SAPERNE DI PIU' SUL TFR
Che cos'è il Tfr?
Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come
“liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal
datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto
di lavoro dipendente
Come si determina?
Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di
lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione
lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR
comprende tutte le voci retributive corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa
previsione dei contratti collettivi.
Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre
di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito
dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento
dell'indice dei prezzi al consumo Istat.
Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in
linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF
media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per
la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro
decorrenti dal 1 gennaio 2001, l’amministrazione
finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta,
applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore
degli ultimi 5 anni.
FINANZIAMENTO FONDI E INVESTIMENTO CONTRIBUTI
Finanziamento
Alle forme pensionistiche complementari si può
contribuire mediante:
• il TFR futuro
• contributi a carico del lavoratore
• contributi a carico del datore di lavoro
Dal 1 gennaio 2007, si può aderire alle forme
pensionistiche complementari anche mediante il solo
conferimento del TFR futuro (vedi La scelta sulla
destinazione del TFR).
Tale adesione non comporta l’obbligo di versamento di
altri contributi, né da parte del lavoratore né del
datore di lavoro.
L’aderente può tuttavia decidere di versare ulteriori
contributi, determinandone liberamente l’importo; in tal
caso, se gli accordi o contratti collettivi lo
prevedono, ha diritto al versamento dei contributi a
carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro può
comunque decidere, pur in assenza di accordi collettivi,
di versare un contributo a proprio carico alla forma
pensionistica complementare alla quale il lavoratore
abbia aderito.
Nelle forme pensionistiche collettive, gli accordi e i
contratti possono stabilire la misura minima della
contribuzione (in cifra fissa o in percentuale della
retribuzione) dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Nelle forme pensionistiche individuali, il lavoratore,
nel caso in cui versi contributi a proprio carico, ha
diritto anche alla contribuzione a carico del datore di
lavoro, in base a quanto previsto dagli accordi
collettivi.
Investimento
Per ogni lavoratore che aderisce, la forma pensionistica
complementare forma una posizione individuale dove
confluiscono i contributi versati (TFR ed eventuali
contributi del lavoratore e del datore di lavoro). I
contributi versati vengono investiti da gestori
specializzati in strumenti finanziari (azioni, titoli di
Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi
comuni di investimento) in base alla politica di
investimento stabilita dalla forma pensionistica e
producono nel tempo rendimenti variabili in funzione
dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. I
contributi gestiti dai gestori specializzati
costituiscono patrimonio separato e autonomo, destinato
esclusivamente al fine previdenziale e sottratto
all’esecuzione da parte dei creditori del gestore.
Una specifica disciplina prudenziale determina rigorosi
criteri di individuazione e ripartizione del rischio
nella scelta degli investimenti. La COVIP vigila
sull’osservanza e il rispetto di tali regole. In alcune
forme pensionistiche, la politica di investimento delle
risorse è unica per tutti gli aderenti (fondo
monocomparto) che, quindi, beneficiano allo stesso modo
dei risultati della gestione finanziaria.
In altre forme, l’investimento è differenziato su più
linee di investimento (fondi pluricomparto), diverse tra
loro per natura e rischiosità. In questo caso l’aderente
sceglie il comparto (la linea d'investimento) a cui
aderire sulla base di valutazioni personali.
La scelta della linea di investimento più adatta deve
tenere conto delle proprie condizioni socio-economiche,
dell’età, della maggiore o minore distanza dal momento
del pensionamento e della propensione personale al
rischio finanziario. I lavoratori più giovani potrebbero
essere più propensi a scegliere linee di investimento
più aggressive, a prevalenza azionaria, che presentano
un maggior grado di rischio ma anche maggiori
probabilità di alti rendimenti nel "lungo periodo".
Invece, i lavoratori più vicini alla pensione potrebbero
preferire l’adesione ad un comparto gestito in modo più
"prudente", a prevalenza obbligazionaria. È bene
sottolineare, inoltre, che, in caso di adesione alle
forme pensionistiche complementari con modalità tacite,
la nuova disciplina prevede che il TFR sia conferito
nella linea di investimento a contenuto prudenziale,
tale da garantire la restituzione del capitale e
rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR.
LA PENSIONE COMPLEMENTARE
La funzione della previdenza complementare è quella di
permettere al lavoratore di integrare con le prestazioni
pensionistiche aggiuntive la pensione di base
corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria.
Dal 1 gennaio 2007, si ha diritto alla pensione
complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso
alla pensione obbligatoria, con almeno cinque anni di
iscrizione ad una forma di previdenza complementare.
L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione
pensionistica:
• interamente in rendita, mediante l’erogazione della
pensione complementare
• parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della
posizione maturata) e parte in rendita.
Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70%
della posizione individuale maturata, l’importo della
pensione complementare sia inferiore alla metà
dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro
381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere
l’intera prestazione in capitale.
Ai fini della determinazione dell’anzianità di
iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono
considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari maturati
dall’aderente senza che lo stesso abbia esercitato il
riscatto.
Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute,
sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura
previsti per la pensione obbligatoria.
|
ANTICIPAZIONI
In determinati casi la legge consente, in modo analogo a
quanto avviene per il TFR lasciato presso il datore di
lavoro, di usufruire di anticipazioni. La somma da
anticipare è calcolata sulla posizione individuale
maturata, formata dai versamenti effettuati e dai
rendimenti realizzati fino a quel momento. Dal 1 gennaio
2007, l’iscritto può ottenere l’anticipazione della
posizione individuale:
• in qualsiasi momento della partecipazione alla forma
pensionistica: fino al 75 per cento della posizione
individuale maturata per sostenere spese sanitarie
conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al
coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche). Le
somme oggetto di tale anticipazione possono essere
cedute, sequestrate o pignorate solo nei casi e nella
misura previsti per la pensione obbligatoria;
• dopo 8 anni di iscrizione al fondo: o fino al 75%
della posizione maturata per l’acquisto e per la
ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e
per i figli; o fino al 30% della posizione individuale,
per ulteriori esigenze dell’iscritto.
Per la maturazione degli otto anni di iscrizione sono
considerati tutti i periodi di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari per i quali non si sia
esercitato il riscatto (v. oltre ‘riscatto della
posizione individuale’).
TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Dal 1 gennaio 2007, l’iscritto può trasferire la
posizione individuale ad altra forma pensionistica
complementare:
in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (ad
esempio per cambiamento di attività lavorativa):
l’iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti
di partecipazione alla forma pensionistica complementare
può, in alternativa al riscatto (vedi riscatto della
posizione individuale), trasferire la posizione
individuale maturata alla forma pensionistica
complementare alla quale può accedere in base alla nuova
attività lavorativa;
per effetto di scelta volontaria: decorsi due anni di
iscrizione ad una forma pensionistica complementare,
l’aderente può trasferire l’intera posizione individuale
presso un’altra forma pensionistica complementare sia
collettiva che individuale.
In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla
prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica
prescelta sia del TFR sia dell’eventuale contribuzione a
carico del datore di lavoro, nei limiti e secondo le
modalità stabiliti da contratti o accordi collettivi.
RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE
Dal 1 gennaio 2007 l’aderente che prima del
pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla
forma pensionistica complementare, in alternativa al
trasferimento della posizione ad un’altra forma
pensionistica complementare, può:
• chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto
della posizione, vale a dire la restituzione della
posizione individuale accumulata;
• mantenere la posizione individuale accantonata presso
il fondo, anche in assenza di contribuzione.
Il riscatto può essere parziale o totale e può essere
chiesto nei seguenti casi e misure:
• riscatto parziale (fino al 50% della posizione
maturata) nel caso in cui il periodo di disoccupazione
conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia
compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte
del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
• riscatto totale nel caso in cui il periodo di
disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività
lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di
invalidità permanente che comporti la riduzione della
capacità di lavoro a meno di un terzo.
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le
forme pensionistiche complementari possono inoltre
prevedere la possibilità di riscattare la posizione
maturata in linea con le causali di perdita dei
requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli
statuti e regolamenti, anche sulla base delle previsioni
della contrattazione collettiva.
Nell’ipotesi di decesso dell’aderente in costanza di
attività lavorativa (cioè, prima del pensionamento),
l’intera posizione maturata è versata agli eredi o alle
altre persone indicate dall’iscritto. In mancanza di
tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o,
se si tratta di forme pensionistiche individuali, è
devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite
con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza
complementare, la nuova disciplina entrata in vigore dal
1 gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali.
Regime fiscale dei contributi
I contributi versati alle forme di previdenza
complementare, escluso il TFR, sono interamente
deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino ad un
massimo di Euro 5.164,67. Ciò determina un risparmio (in
termini di minori imposte pagate) pari all’aliquota
fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del
lavoratore.
Ad esempio, ipotizzando che, per un lavoratore che versa
alla previdenza complementare contributi pari a 500
Euro, l’aliquota IRPEF più alta sia del 29%, il costo
effettivo sostenuto dal lavoratore sarà pari a 355 Euro,
con un risparmio fiscale pari a 145 Euro. Ai fini
dell’applicazione del limite massimo di deducibilità
devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi
a carico del datore di lavoro nonché i contributi
versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico.
Regime fiscale dei rendimenti
I rendimenti, vale a dire gli incrementi positivi
conseguiti a seguito della gestione finanziaria delle
risorse, sono soggetti all’imposta sostitutiva dell’11%.
Tale aliquota è più bassa rispetto a quella applicata
sui rendimenti realizzati da altre forme di
investimento.
Regime fiscale di prestazioni, anticipazioni e riscatti
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di
capitale e rendita costituiscono reddito imponibile solo
per la parte che non è già stata assoggettata a
tassazione durante la fase di accumulo (sono esclusi
dunque i contributi non dedotti e i rendimenti già
tassati). La parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche in qualsiasi forma erogata è tassata
nella misura del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni
anno di partecipazione successivo al quindicesimo. La
misura massima della riduzione è pari al 6% per cui, in
ogni caso, dopo 35 anni di partecipazione si applica
l’aliquota del 9%. Tali aliquote sono particolarmente
favorevoli se confrontate a quelle previste per il TFR
lasciato in azienda. Il TFR infatti è tassato, in linea
generale, con l’applicazione dell’aliquota media di
tassazione del lavoratore. Attualmente l’aliquota IRPEF
più bassa è del 23% per i redditi fino a 26.000 Euro,
quindi l’aliquota applicata al TFR lasciato in azienda
non potrà essere inferiore a 23%.
Anche le somme percepite a titolo di anticipazione e
riscatto sono tassate unicamente per la parte già
dedotta dal reddito o non tassata. Le anticipazioni
percepite per sostenere spese sanitarie e le somme
percepite a titolo di riscatto in caso di in
occupazione, mobilità, cassa integrazione guadagni,
invalidità e decesso, sono tassate nella misura del 15%,
che si riduce di 0,30% per ogni anno di partecipazione
successivo al quindicesimo. La misura massima della
riduzione è pari al 6% per cui, in ogni caso, dopo 35
anni di partecipazione si applica l’aliquota del 9%. Le
anticipazioni percepite per altri motivi (acquisto e
ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze
del lavoratore nonché i riscatti per cause diverse da
quelle sopra descritte nei limiti in cui sono consentiti
dagli statuti e dai regolamenti) sono invece tassate
nella misura fissa del 23%. In tutti i casi, nella
determinazione dell’anzianità necessaria per usufruire
della riduzione percentuale dello 0,30%, si terrà conto
di tutti gli anni di partecipazione alle forme di
previdenza complementare che non siano stati riscattati.
COMMISSIONE VIGILANZA
La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (Covip)
Nell’ambito del sistema di garanzie previsto
dall’ordinamento a tutela dei lavoratori che si
iscrivono a forme di previdenza complementare,
fondamentale importanza assume l’esercizio di
un’efficace attività di vigilanza. E’ proprio avendo
riguardo all’importanza di tale aspetto che la riforma,
insieme alla forte incentivazione allo sviluppo delle
forme di previdenza complementare e all’incremento dei
flussi contributivi, ha posto particolare attenzione al
rafforzamento e al potenziamento del complessivo sistema
di vigilanza.
Il sistema di vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari è stato affidato ad una specifica Autorità
pubblica, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione
– COVIP. La COVIP vigila e controlla le forme
pensionistiche complementari. E’ sottoposta all’alta
vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale, pur godendo di un’ampia autonomia operativa
nello svolgimento dei suoi compiti.
La COVIP opera a tutela degli iscritti alle forme di
previdenza complementare, con lo scopo di perseguire la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana
e prudente gestione delle forme pensionistiche
complementari. A tal fine la COVIP dispone di ampi
poteri di normazione secondaria, di regolazione e
controllo, anche attraverso accertamenti ispettivi.
In particolare, la COVIP autorizza le forme
pensionistiche complementari all’esercizio dell’attività
dopo aver verificato il rispetto delle condizioni
previste dalla legge e dalle istruzioni generali fornite
dalla stessa Commissione. Le forme autorizzate sono
iscritte nell’apposito “albo delle forme pensionistiche
complementari” curato e gestito dalla Commissione.
La COVIP definisce inoltre le regole volte a garantire
la trasparenza delle forme pensionistiche complementari
in modo che siano chiari e comprensibili per l’aderente:
il funzionamento del fondo, la politica di investimento
delle risorse, l’ammontare della posizione individuale,
le spese per la gestione amministrativa e finanziaria, i
diritti che possono essere esercitati dagli aderenti
(trasferimento, riscatto, anticipazioni e prestazioni).
L’attività di vigilanza della COVIP si esplica
attraverso la verifica e l’analisi dei documenti, delle
informazioni, dei bilanci e rendiconti annuali che le
forme pensionistiche complementari sono tenute a
trasmettere alla Commissione, nonché attraverso
ispezioni effettuate presso le sedi delle stesse. La
COVIP, inoltre, pubblica e diffonde informazioni utili
alla conoscenza della previdenza complementare e ha il
potere di formulare proposte di modifica legislativa in
materia.
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Go anche un po de material sul fondo
integrativo COMETA, cioè quel a cui vegnerà destinà el
tfr dei metalmeccanici.
Se qualcun ghe interessa me pol dir che ghe le invio per
mail.
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